Art. 40
I proventi delle iniziative sociali, di cui aII’art. 3, lettera d), dello statuto, possono essere solo quelli compatibili con il carattere di ente morale senza fini di lucro che è proprio dell’Istituto.
La quota sociale annua è unica per tutta l’Italia per ciascuna categoria di soci.
Art. 41
È facoltà dei soci di autotassarsi per sopperire alle necessità del centro di appartenenza. I proventi dell’autotassazione sono di esclusiva spettanza del centro.
L’attività divulgativa dei centri è gratuita. È ammesso che alcune attività richiedano un contributo finanziario dei partecipanti per sostenere la gestione economica del centro. Tale contributo, regolarmente documentato, sarà di spettanza del centro, fino al limite di copertura del bilancio preventivo debitamente approvato, dedotta una percentuale da inviare alla segreteria dell’Istituto insieme con la prima nota relativa al mese in cui ha avuto luogo la riscossione, individuata con i seguenti criteri:
a) Una cifra calcolata in ragione della liquidità (Cassa, Banca e Titoli) disponibile presso il Centro al 31/12 dell'anno precedente, e precisamente zero se tale liquidità è inferiore a € 5.000, l'1% se compresa fra € 5.000 e € 10.000, il 2% se oltre € 10.000.
b) il 3% delle donazioni ricevute qualora il bilancio del Centro dell'anno precedente si sia chiuso in disavanzo; il 6% se il bilancio si è chiuso con un avanzo inferiore ad € 3.000 e il 9% se l'avanzo è risultato superiore ad 3.000. Non si tiene conto, nell'avanzo o disavanzo maturato nell'anno precedente, di eventuali rinunzie all'esazione di quote spettanti alla Sede, disposte dal Consiglio.